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Qualità

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Cosa è il Reach

NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI

Avrete senz’altro già sentito parlare di REACH, la nuova normativa europea volta a rendere sicuro l’impiego di prodotti chimici.  Questa norma di registrazione, valutazione ed autorizzazione delle sostanze chimiche ha già fatto molto rumore in Europa e noi ci immaginiamo bene come voi vi domandiate, in quanto utilizzatori finali dei nostri prodotti, quali potranno essere le implicazioni di REACH per la vostra azienda. Ecco perché di seguito desideriamo presentarvi i dettagli principali di questa nuova regolamentazione.
In vigore dal 1° giugno scorso, REACH ha l’ambizione di garantire la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente nella produzione e nell’impiego si sostanze chimiche. Questa normativa si applica a tutte le aziende che producono, importano, distribuiscono o utilizzano sostanze, preparazioni e formulati chimici in seno alla Unione Europea. Il principio di questo nuovo regolamento europeo è che queste imprese devono fornire ai loro clienti ed ai loro fornitori informazioni sulle sostanze e sul loro impiego per renderne sicuro l’utilizzo.
Per questo esse debbono:

conoscere tutti i rischi legati a queste sostanze
stabilire misure per circoscrivere i rischi
applicare queste misure nel loro interno
REACH dunque pone la responsabilità della gestione dei rischi legati alle sostanze chimiche sulle spalle delle imprese. In questo quadro è stato strutturato un sistema informatico nel quale i fabbricanti e gli importatori devono registrare tutte le sostanze che producono o che commercializzano nella UE.  Questa registrazione è obbligatoria se la quantità di sostanza immessa sul mercato dall’impresa supera 1 tonnellata annua.

L’entrata in vigore di REACH alla data del 1° giugno 2007 non significa che ci sono già oggi molti dati disponibili e che l’utilizzatore finale nella pratica sia direttamente coinvolto  da questa regolamentazione perché la registrazione di queste sostanze chimiche richiede un tempo relativamente grande. Il processo deve concludersi nel 2018, secondo un calendario che è già stato fissato (vedi tabella). Il periodo che corre sino all’ 1 dicembre 2008 è stato designato come fase di transizione durante la quale i produttori e

gli importatori devono pre-registrare le sostanze soggette a registrazione. Questa pre-registrazione (che in effetti si traduce nella notifica da parte di un’azienda della sua intenzione di registrare una determinata sostanza) servirà da base alla formazione di gruppi di imprese aventi tutte pre-registrata la medesima sostanza chimica. Le imprese potranno così chiedere una registrazione comune, cosa che eviterà di fare più volte la stessa considerevole mole di lavoro.

CONSEGUENZE PER L’UTILIZZATORE FINALE

Avrete senz’altro ormai compreso che tutte queste procedure comporteranno certamente non pochi costi addizionali. Secondo recenti stime la registrazione di una sostanza utilizzata in una quantità annua tra 1 e 10 tonnellate costerà intorno a 15.000 euro, e in questo caso è richiesta solo una registrazione ridotta.  Per le sostanze trattate in quantità decisamente superiori il costo di registrazione potrà ammontare a non meno di 325.000 euro, poiché per completare questo tipo di registrazione sono necessari dettagli, test ed informazioni in misura molto maggiore.
E’ proprio questo costo elevato che porterà delle conseguenze all’utilizzatore finale. Più precisamente, si prevede che sparisca dal mercato tutta una serie di prodotti chimici e che se ne debba riformulare ex novo una certa parte.
In più, per l’introduzione di REACH, non sarà possibile evitare la lievitazione dei prezzi, in tutta Europa, di tutti i prodotti chimici.
Noi, sicuramente, vi terremo per tempo informati di eventuali modifiche apportate alle formulazioni come degli eventuali necessari aumenti di prezzo derivanti.
Nell’attesa voi cosa dovete fare ? Per il momento vi consigliamo di non fare altro che redigere un elenco di tutti i prodotti chimici da voi utilizzati, con i dettagli del modo in cui li applicate, e uno dei fornitori dai quali vi approvvigionate. Al momento è importante sapere se tutte le materie prime alla base dei vostri prodotti sono pre-registrate. Voci di corridoio sembrano confermare che tutte le sostanze in uso devono essere pre-registrate ma che tutti i fornitori non lo abbiano ancora confermato per iscritto. Naturalmente non appena le cose saranno più chiare vi terremo debitamente informati.
Sull’argomento potete consultare il seguente sito dell’Unione Europea :

www.echa.europa.eu

ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

MASCHERPA e il REACH

Mascherpa è considerata un utilizzatore finale, proprio come voi.
Noi siamo in costante contatto con le nostre Case Rappresentate per rilevare per tempo l’eventuale ritiro dal mercato di determinate sostanze e, quando tutto sarà maggiormente definito, vi informeremo tempestivamente sugli sviluppi raggiunti.
Al momento della registrazione di una sostanza deve altresì essere dichiarato il suo metodo d’uso : ciò include dunque la registrazione dell’uso da parte del produttore in quanto fornitore di Mascherpa, ma anche il vostro in quanto nostro cliente utilizzatore finale. Per REACH, utilizzatore finale è colui che apre la confezione chiusa che contiene il prodotto.

Per i nostri CLIENTI FINALI

Prima del periodo di registrazione (vedi tabella),  noi vi chiederemo informazioni e ragguagli sui modi di impiego da voi utilizzati per i prodotti che noi vi forniamo secondo uno schema che è in fase di emissione da parte di ECHA, l’Agenzia Europea dei Prodotti Chimici. Mascherpa provvederà affinché il vostro tipo di utilizzo dei prodotti sia inserito nella registrazione della sostanza cosicché la continuazione dei vostri processi produttivi possa essere garantita anche in futuro.

Per i nostri RIVENDITORI

A richiesta di Mascherpa i nostri rivenditori hanno il compito di trasmettere le seguenti informazioni :

a Mascherpa l’elenco dei metodi d’uso dei prodotti da parte dei loro clienti.
Mascherpa  si farà carico di  farne effettuare dai Produttori  la registrazione per  i loro prodotti da noi commercializzati
ai loro clienti i dati per un utilizzo sicuro di ogni  prodotto chimico loro venduto da trasmettere sotto forma  di allegato alla relativa scheda di sicurezza.
Questo allegato sarà reso disponibile da parte
di Mascherpa ai rivenditori che lo richiederanno
e per i prodotti da loro commercializzati
Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, contattateci a reach@mascherpa.itfo

Lo stato attuale

Tutte le nostre Case Rappresentate sono impegnate nelle azioni necessarie per adeguarsi al REACH, e ad oggi, ci hanno confermato che per tutti i prodotti da Voi acquistati, loro stessi o i loro fornitori di sostanze hanno provveduto  alla pre-registrazione e provvederanno alla successiva registrazione nei tempi dovuti. Pertanto, per quanto a nostra conoscenza, non ci saranno interruzioni nella fornitura dei prodotti.

Ad oggi, da parte dei nostri fornitori, non ci è stata segnalata la presenza di SVHC all’interno dei preparati che noi distribuiamo (salvo quelli eventualmente indicati nella relativa scheda di sicurezza); qualora ricevessimo informazioni circa la presenza di queste sostanze oltre i limiti consentiti, sarà nostra cura segnalarlo.

Al momento della registrazione di una sostanza deve altresì essere dichiarato il metodo d’uso da parte dell’utilizzatore finale: ciò include dunque la registrazione degli usi da parte del produttore, compresi i vostri (o quelli dei vostri clienti nel caso siate distributori). Per REACH, utilizzatore finale è colui che apre la confezione chiusa che contiene il prodotto.

Vi chiediamo di procedere con la”Compilazione Tabelle Degli Impieghi”per ogni singolo prodotto che noi Vi forniamo, contrassegnando il Vostro utilizzo tra quelli già elencati (e pre-registrati) se presente.

In caso contrario Vi preghiamo descrivere nelle caselle apposite delle tabelle i dettagli del Vostro utilizzo. Il Vostro impiego del prodotto sarà da noi tempestivamente segnalato al produttore che deciderà se approvarlo (e quindi registrarlo presso ECHA) o meno.

Importante notare che potrete anche decidere di attendere che le sostanze vengano registrate e controllare a posteriori se i Vostri utilizzi saranno compresi nelle SDS e negli Scenari di Esposizione e, nel caso non lo siano, comunicarli successivamente ma con il rischio che il registrante consideri l’uso non valutabile o non economico.

Mascherpa provvederà affinché il vostro tipo di utilizzo dei prodotti sia inserito nella registrazione della sostanza (e nella relativa scheda di sicurezza) cosicché la continuazione dei vostri processi produttivi possa essere garantita anche in futuro.

Sempre con riferimento alle schede di sicurezza (SDS) ed al loro aggiornamento secondo quanto previsto dalla normativa REACH, le nostre Case rappresentate stanno seguendo le indicazioni del CWG (Commission Working Group) come comunicate dal CEFIC (European Council of the Federations Chemical Industries).

Il gruppo di lavoro ha riconosciuto l’importanza di dare priorità al contenuto delle schede piuttosto che al formato. Per questo motivo, a livello europeo è stato deciso che le modifiche formali alle schede (aggiunta dell’indirizzo e-mail del redattore e inversione delle sezioni 2 e 3) saranno fatte solo in occasione di modifiche sostanziali alle schede di sicurezza.

Eventuali aggiornamenti vi saranno automaticamente inviati da noi via mail all’indirizzo da Voi comunicatoci.

Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, contattateci via email a reach@mascherpa.itfo o a g.magnocavallo@http://site.mascherpa.it
(responsabile del Reach per la Società)